La quota di TFR dell’ex coniuge spetta soltanto qualora sia stata già presentata domanda di divorzio e non anche nel caso di separazione.
La legge riconosce infatti solo al coniuge divorziato, se beneficiario di assegno periodico di mantenimento e sempre se non risposatosi, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto maturato dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Più precisamente, il diritto alla quota può essere azionato in un momento differente a seconda che il TFR maturi a favore del coniuge prima o dopo la sentenza di divorzio.
Se il TFR matura prima, il diritto alla quota può essere fatto valere già nel ricorso per divorzio o durante il giudizio; esso viene dichiarato dalla sentenza a seguito della valutazione della situazione economica dei coniugi effetuata ai fini della definizione delle condizioni di divorzio.
Se, invece, il TFR matura dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota deve presentare un’apposita istanza al Tribunale affinché accerti e riconosca il suo diritto.
Il Tribunale modificherà le condizioni del divorzio prevedendo la cessione della quota del TFR soltanto se sussistono i due presupposti previsti dalla legge: assegno divorzile a carico dell’obbligato e stato civile libero del beneficiario.
Al coniuge separato non spetta la quota di TFR in quanto tale diritto è previsto unicamente in caso di divorzio né può ammettersi un’interpretazione estensiva.
La giurisprudenza, infatti, esclude da sempre che possa estendersi tale diritto alla separazione perché è solo nel momento in cui si chiede la cessazione definitiva del vincolo matrimoniale che matura il diritto alla parte di indennità percepita dall’ex.
La quota di TFR spetta dunque solo quando già si riceve un assegno di mantenimento e si è già presentato ricorso per divorzio al Tribunale competente.
Tuttavia, se il coniuge percepisce il TFR durante il giudizio di separazione, il fatto potrebbe non essere privo di rilevanza; il giudice, infatti, dovrà tenerne conto ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge.
A tal proposito, se la situazione economica del coniuge titolare dell’obbligo di mantenimento è migliorata, è possibile chiedere una revisione al rialzo del relativo assegno.
Per completezza si precisa che la quota di TFR spettante al coniuge divorziato va calcolata nella misura del 40% dell’indennità totale riferibile agli anni di matrimonio coincidenti con il rapporto lavorativo.
Nella determinazione della durata del matrimonio, si parte dalla data delle nozze fino a quella della domanda di divorzio, considerando anche il periodo di separazione legale.
Dunque, se il TFR dell’altro coniuge matura durante la separazione, sarà a partire da questo periodo – fino alla data della richiesta di divorzio – che bisognerà fare riferimento per il calcolo del suddetto 40%.