SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 6 DEL 24.04.2015

In relazione all’art. 12 del d.l. 132/2014 che consente ai coniugi di recarsi presso il Comune di residenza di uno degli sposi o quello in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate, innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, interviene la circolare n. 6/2015 per ulteriori chiarimenti.

Precisa:

– la possibilità di includere nell’accordo l’assegno di mantenimento, dapprincipio ipoteticamente non consentito atteso il divieto di includere patti di trasferimento patrimoniale di cui al 2° comma dell’art. 12;

– la possibilità di accesso alla procedura anche in presenza di figli minori o maggiorenni portatori dihandicap di uno solo dei coniugi;

– quanto alla procedura di negoziazione assistita ex art. 6, la decorrenza del termine per la trasmissione dell’accordo al Comune da parte del difensore dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del P.M. a cura della segreteria dello stesso. Fermo restando che le parti devono essere assistite ciascuna da un avvocato nel procedimento di negoziazione assistita, tuttavia la circolare specifica che anche uno solo dei due avvocati che ha assistito il coniuge e ha sottoscritto l’atto, può provvedere alla trasmissione dell’accordo al Comune.

fonte: http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%206%20-%202015.pdf