Corte di Cassazione, III Sez. civile, sentenza n. 12614 del 18 giugno 2015

Con la sentenza n. 12614 del 18 giugno 2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che sussiste il diritto al risarcimento del danno morale per la madre che abbia mantenuto i figli da sola in ragione dell’omesso pagamento da parte dell’ex marito dell’assegno di mantenimento, salvo che sia provato il pregiudizio subito.

Nel caso di specie, il marito aveva smesso di versare l’assegno per il mantenimento dei figli disposto a suo carico da alcuni anni. L’ex moglie, dopo averlo denunciato penalmente, con conseguente rinvio a giudizio e patteggiamento della pena, proponeva in nome proprio domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito. Dopo l’accoglimento in primo grado, la domanda veniva tuttavia respinta in appello, giacchè, secondo il Tribunale, “l’inadempimento del marito era un illecito suscettibile di provocare un danno soltanto nei riguardi dei figli e non già alla madre in prima persona“. Pertanto, l’ex moglie non aveva titolo per agire in nome proprio.

La Cassazione si è soffermata in primo luogo sull’art. 570 c.p., relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare: ha chiarito, in particolare, che il bene tutelato da codesta norma non è l’interesse della persona avente diritto al sostentamento, ma “il più generale interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia contro le gravi violazioni degli obblighi giuridici posti a salvaguardia di essa“. Ne deriva, secondo tale interpretazione, che possa ritenersi vittima del delitto in esame “qualunque membro della famiglia, e non solo l’avente diritto al sostentamento.

Peraltro, la Corte di legittimità ha ricordato il principio, autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9556/2002, secondo cui “la commissione di un reato fa sorgere il diritto al risarcimento del danno da esso provocato non solo in capo alla vittima primaria, ma anche in capo ai suoi familiari“.

Alla luce di tale ragionamento, la Suprema Corte ha pertanto affermato che il genitore che abbia mantenuto da solo i figli, a causa dell’inadempienza dell’altro coniuge nel versamento dell’assegno di mantenimento, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da tale reato, senza che abbia alcun rilievo, ai fini del ristoro, il fatto che l’obbligato abbia patteggiato la pena, come nel caso di specie.

Ad ulteriore chiarimento, la Cassazione ha tuttavia rilevato che tale danno non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma è onere di chi ne pretende il risarcimento provare concretamente il pregiudizio subito. Ebbene, non avendo nel caso in questione la ricorrente adempiuto proprio a tale onere probatorio, la Corte ha infine rigettato il ricorso.

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