Con la sentenza n. 13215 del 26 giugno 2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità per sinistro stradale, ha chiarito che per il risarcimento del danno da “fermo tecnico” non è necessario dimostrare il noleggio di un’altra auto.

Nel caso di specie, il ricorrente, vittima di un incidente stradale, si era visto respingere la domanda risarcitoria per il danno da “fermo tecnico” sul presupposto della mancata prova “che l’attore abbia erogato somme di denaro per noleggiare altro veicolo in sostituzione di quello inutilizzabile per l’esecuzione delle necessarie riparazioni“.

La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in ragione del quale il cd. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di un prova specifica.

Secondo la Cassazione, quel che rileva a tal fine è infatti la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato (vedi, ex multis, Cass. n. 22687/2013). Si precisa infatti che l’autoveicolo “anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore” .

Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte di legittimità ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale competente, nella persona di diverso magistrato.

(Corte di Cassazione, III sez. civile, sentenza n. 13215 del 26 giugno 2015)