La regola generale prevede siano a carico dell’inquilino le piccole riparazioni e gli interventi di manutenzione resi necessari dal normale uso dell’abitazione (cosiddetta ordinaria manutenzione) quali possono essere, per esempio, la riparazione del rubinetto che perde o la tinteggiatura delle stanze. Attenzione, però: se il danno dipendente da una infiltrazione da conduttura di un vicino, l’azione contro quest’ultimo spetta all’inquilino. A questi compete chiedere il risarcimento del danno e non, invece, al padrone di casa. Con la conseguenza che l’inquilino non potrà chiedere al locatore di fargli ritinteggiare la stanza o la casa, ma vi dovrà provvedere da solo, fermo restando la rivalsa sul vicino responsabile, eventualmente con la sentenza di condanna da parte del giudice.
Al contrario gli interventi resi necessari dall’età dell’immobile (straordinaria manutenzione), quali per esempio il rifacimento del tetto o la sostituzione dei tubi, sono a carico del proprietario, come anche gli interventi causati dal caso fortuito quali l’uragano che scoperchia il tetto della casa.
La regola cambia in caso di contratti a canone concordato, uso transitorio e per studenti: in questi casi si applica una tabella riportata dall’allegato G del D. M. del 30 dicembre 2001 alla quale si può fare comunque riferimento per trovare una soluzione condivisa e può essere inserito in qualsiasi altro tipo di non contratto (anche di tipo diverso da quelli ora indicati).
Tale accordo prevede, per esempio, che, per quanto riguarda le “spese per servizio di portineria“, devono intendersi tutte quelle necessarie per mantenere il servizio e cioè la retribuzione sia in denaro sia in natura (alloggio, riscaldamento, acqua, luce e telefono della portineria) del portiere e del sostituto, i contributi e le indennità a essi spettanti, il costo per la tenuta dei libri paga, le spese di manutenzione dei locali di portineria.