3. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 6855 DEL 3 APRILE 2015
(famiglia di fatto – cessazione della convivenza – quiescenza del trattamento economico)
Deve ritenersi che dopo il divorzio creare una nuova famiglia di fatto costituisca espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole da parte dell’ex coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge) e che dunque dovrebbe essere caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli): ne consegue che, cessata la nuova stabile convivenza, debba escludersi la reviviscenza del trattamento economico da parte dell’ex coniuge.