La quantificazione delle cosiddette spese straordinarie è spesso motivo di conflitto tra i coniugi. Accade spesso, infatti, che il coniuge presso cui i figli convivono chieda all’altro di partecipare, nella misura del 50%, alle spese.
Quando i coniugi si separano, il giudice, con la sentenza di separazione (se non diversamente stabilito dalla coppia in caso di separazione consensuale) pone a carico del genitore non collocatario (quello, cioè, presso cui i figli non convivono) un importo fisso periodico: il cosiddetto assegno mensile. Oltre a questo gli assegna l’obbligo di pagare anche un importo variabile, rappresentato da una percentuale di partecipazione alle cosiddette “spese straordinarie”.
Con l’assegno ordinario mensile, il genitore non collocatario partecipa al pagamento, in via forfettaria e predeterminata, di svariate esigenze dei figli, quali quelle alimentari, abitative, scolastiche, sportive, sanitarie e sociali.
Invece, per quanto riguarda le spese straordinarie, la cui partecipazione viene, di norma, fissata nella misura del 50% in capo a ciascuno dei coniugi, non esiste una norma che le individui in modo specifico. Esse sono di norma quelle imprevedibili ed eccezionali rispetto alle prime, che esulano cioè dall’ordinario regime di vita dei figli e, pertanto, non rientrano nell’assegno forfettario mensile ma vanno corrisposte ogni volta che vi sia la necessità di tali esborsi.
In ogni caso, sia per le spese ordinarie, sia per le spese straordinarie, i criteri di quantificazione dell’assegno sono le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita passato, i tempi di permanenza presso i genitori, le risorse economiche a disposizione di ciascun genitore e, infine, la valenza economica dei compiti domestici e di cura.
Casi pratici Spese per attività sportive, ludiche e ricreative: come quelle per le vacanze, acquisto di un pc, un veicolo, le spese per conseguire la patente di guida e le eventuali contravvenzioni.
Sono escluse dalle spese straordinarie – e quindi rientrano nel pagamento del forfait mensile – i costi per l’acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, quota di iscrizione a gite scolastiche. Diversamente, i viaggi studio all’estero e le spese per ripetizioni scolastiche o gli sport sono generalmente ritenute straordinarie.
Quanto alle spese legate alla formazione universitaria, prevale l’orientamento volto a includerle nel mantenimento ordinario, in quanto attinenti a bisogni non saltuari o imprevedibili, bensì normali e durevoli. Non mancano tuttavia, anche in questo caso, sentenze di segno contrario.
Non tutti sono d’accordo sull’inquadramento delle spese per mensa scolastica tra quelle ordinarie, anche se questo è l’orientamento oggi prevalente, in quanto sostitutive del pasto casalingo e dunque parte del vitto quotidiano, a prescindere dal luogo di consumazione.
Quanto agli esborsi relativi alle spese mediche, rientrano nell’assegno mensile standard le cure ordinarie come le visite pediatriche, l’acquisto di farmaci da banco o di uso frequente (antibiotici, antipiretici, sciroppi per la tosse, ecc.), visite di controllo usuali. Rientrano sempre tra le spese ordinarie quelle per la cura e gestione del figlio disabile.
Sono qualificate come straordinarie, invece, le spese per interventi chirurgici, trattamenti psicoterapeutici, fisioterapia, cure dentistiche, acquisto di occhiali da vista e apparecchi ortodontici.
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