E’ quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (I Penale, sentenza n. 28493/2015) che ha confermato un verdetto di condanna nei confronti di una donna che durante tre lunghe conversazioni telefoniche aveva raccontato alla moglie del suo ex amante della sua relazione adulterina.
Già in primo grado l’imputata era stata dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 660 del codice penale.
Secondo l’imputazione, la donna aveva anche raccontato di presunte relazioni intrattenute con altre donne.
L’imputata ha tentato di difendersi in Cassazione evidenziando che le sue telefonate erano state lunghe e ciò avrebbe dimostrato che la persona offesa era disposta ad ascoltaree che “la mancata interruzione della conversazione era un dato significativo e dimostrava che la persona offesa voleva avere ulteriori informazioni“.
Insomma secondo la difesa le telefonate non erano state affatto assillanti e l’importanza delle rivelazioni aveva indotto la persona offesa a proseguire nella conversazione.
La Cassazione però ha respinto il ricorso evidenziando che il giudice di merito ha correttamente motivato in relazione al fatto che la mancata interruzione delle conversazioni da parte della persona offesa non può escludere la natura molesta delle telefonate dato che che l’atteggiamento della persona offesa “non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte“.
Oltretutto osserva la Corte, “la natura molesta e petulante delle chiamate viene giustamente ricavata dalla forma anonima delle stesse“.
Cassazione Penale, testo sentenza 3 luglio 2015, n. 28493
Fonte: Cassazione: Commette reato la donna che informa la moglie del suo ex amante della relazione extraconiugale
(www.StudioCataldi.it)