Il genitore separato non convivente con il figlio paga l’assegno di mantenimento per il minore nonostante sia disoccupato non per sua volontà. D’accordo, si tratta di un assegno omnicomprensivo, che lascia all’ex coniuge le spese extra, ma un contributo economico risulta in ogni caso dovuto perché la prole ha diritto a un tenore di vita corrispondente a quello goduto in costanza di matrimonio dei genitori, mentre l’obbligo fissato a carico di papà e mamma dal codice civile non viene meno con la perdita dell’occupazione: in assenza di redditi certificati, dunque, l’entità dell’assegno è quantificata sulla base della capacità lavorativa dell’onerato. È quanto emerge dal decreto pubblicato dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.
(presidente Manfredini, estensore Blandini).
Autonomia minima
Pagherà comunque 300 euro al mese per il figlio, nella specie, il coniuge separato non convivente, che è la mamma di un bambino di otto anni. In base all’articolo 147 a carico del genitore non grava soltanto un obbligo alimentare nei confronti del minore: l’onerato deve far fronte a una serie di molteplici esigenze che impongono spese, dalla casa alla scuola, dalla salute allo sport fino alla vita sociale.
Non soltanto cibo e vestiti, insomma. In capo al genitore è costituito il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e il parametro di riferimento per determinare il concorso negli oneri finanziari non risulta costituito dalle sole sostanze economiche; ecco perché il giudice nel nostro caso dispone che la donna debba comunque sborsare dei soldi per il figlio avuto nel matrimonio fallito: la signora è alla soglia dei quarant’anni e ben può lavorare, infatti nelle more della causa trova un posto con un’entrata fissa da dipendente di circa 680 al mese, che dovrà dunque destinare quasi per metà al bambino.
Il minore vive con il padre nella casa di proprietà di quest’ultimo, che si è fatto carico finora anche di tutte le spese che spettavano pro quota alla madre, compreso il lavoro del dentista. La donna nel frattempo si è rifatta una vita: vive stabilmente presso il nuovo compagno, dal quale ha pure avuto un altro figlio.
Ma non può dimenticarsi del maggiore, visto che la signora non risulta indebitata verso le banche o altri e ha raggiunto una certa autonomia finanziaria, seppur minima. Non resta che pagare l’assegno: il provvedimento è immediatamente esecutivo.