L’avvocato, nell’esercizio della c.d. “giurisdizione forense”, deve arginare la micro-conflittualità genitoriale nell’interesse del minore, essendo altrimenti passibile di responsabilità in sede civile.
(Tribunale di Milano, ordinanza 23 marzo 2016)
Il ricorso ex art. 709-ter deve essere considerato quale extrema ratio nell’interesse del minore nei casi qualsiasi tentativo di accordo tra i genitori sia definitivamente accertato come infruttuoso e, inoltre, tale disaccordo sia destinato a ripercuotersi sul minore quale serio, oggettivo ed altrimenti inemendabile pregiudizio.
Tale principio espresso dai giudici milanesi che hanno altresì individuato una serie di ipotesi esplicative nelle quali l’intervento della figura istituzionale della corte deve essere oltremodo evitato poiché, diversamente opinando, ciò implicherebbe un accumulo di responsabilità in capo all’organo giuridico con conseguente svuotamento della responsabilità genitoriale in capo ai legittimi titolari della stessa: questioni come” il taglio dei capelli del minore”, “ la possibilità per un genitore di delegare un parente per prelevare il figlio dalla scuola”, “l’acquisto di un tipo di vestito piuttosto che un altro”, e, così la specificazione di dati di estremo dettaglio in ordine ai tempi di frequentazione. Nel caso di specie era stato richiesto l’intervento del magistrato per chiarire se “periodo pasquale” significa che il figlio vada riaccompagnato a casa del collocatario la sera del Lunedì dell’Angelo.
La sentenza conclude rilevando come di fatto, sia stata inaugurata una sorta di “giurisdizione forense” che implica che quando l’avvocato stipula un contratto con il genitore, per assisterlo in un procedimento in cui sono coinvolti i figli, di fatto perviene alla conclusione di un contratto “ad effetti protettivi verso terzi” ove terzi sono i figli, secondo il modello collaudato in settori affini, come quello sanitario. ne consegue che l’avvocato può essere, per l’effetto, destinatario di un rimprovero nelle sedi competenti (in primis quella della responsabilità civile) per condotte attive od omissive che abbiano contribuito a causare un nocumento del minore.